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BANDI 25/06/2007 |
Campania: contributi per lo sviluppo della cooperazione |
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REGIONE CAMPANIA - Assessorato alle Attività Produttive - AGC Sviluppo Attività Settore Secondario – Via G. Porzio - Centro Direzionale, Isola A6 - 80143 Napoli – III Bando per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni delle “nuove cooperative” di produzione-lavoro e sociali o loro consorzi, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 3708 del 19 dicembre 2003 recante approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della Cooperazione di produzione - lavoro e sociale, modificata ed integrata dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1968 del 23 dicembre 2005 e n. 2260 del 30 dicembre 2006. Scadenza: 22.10.2007.
Oggetto La Regione Campania ha approvato il Programma regionale di sviluppo della cooperazione di produzione - lavoro e sociale che prevede l’attuazione di due distinti regimi di aiuto a favore di “nuove cooperative” di produzione-lavoro e sociale e loro consorzi: • Titolo I: “Aiuti agli investimenti”, relativo alla concessione di agevolazioni a fronte di programmi per la creazione e lo sviluppo di nuove cooperative e loro consorzi; • Titolo II: “Aiuti alla gestione”, relativo alla concessione di agevolazioni secondo la regola “de minimis” a fronte di spese di gestione sostenute dalle nuove cooperative e loro consorzi ammessi ai benefici di cui al precedente Titolo I.
Beneficiari Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni le “nuove” cooperative di produzione-lavoro e sociali costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che, alla data di presentazione della domanda, risultino iscritte all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico nella Sezione “Cooperative a mutualità prevalente”. Alla data di presentazione della domanda, le “nuove” cooperative e i loro consorzi (di seguito denominati per brevità “cooperative”) devono essere rispondenti ai requisiti di Piccola e Media Impresa, e devono essere partecipati da almeno uno dei seguenti soggetti: a. Società di gestione di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, banche o altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 385/93, che intervengano anche in qualità di soci sovventori; b. Persone giuridiche di natura pubblica o privata, ivi compresi i soggetti promotori di cui al successivo articolo 2, comma 4, in grado di apportare specifiche risorse e competenze in relazione all’ambito di attività della cooperativa. Il promotore dovrà possedere i seguenti requisiti: • non deve aver registrato perdite negli esercizi relativi agli ultimi due bilanci approvati prima della presentazione della domanda; • deve avere realizzato complessivamente nel biennio relativo ai suddetti esercizi un fatturato corrispondente alla voce “Ricavi” del Conto economico, almeno pari a: - Euro 700.000,00 in caso di cooperative sociali o loro consorzi; - Euro 1.500.000,00 in caso di cooperative di produzione e lavoro o loro consorzi. • non deve figurare come soggetto richiedente in altri programmi presentati a valere sul presente bando, pena l’inammissibilità delle relative domande. • non deve figurare in qualità di promotore in più programmi, pena l’inammissibilità delle relative domande.
Programmi Per il Titolo I – “Aiuti agli investimenti”, sono agevolabili i programmi riguardanti l’avvio e lo sviluppo di cooperative. Per il Titolo II – “Aiuti alla gestione”, sono ammissibili i programmi agevolabili ai sensi del Titolo I per i quali siano richieste altresì le agevolazioni alla gestione. Non sono ammissibili, pertanto, le domande riferite esclusivamente alle agevolazioni alla gestione.
Spese In relazione ai programmi di cui al Titolo I sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, relative alla realizzazione dei medesimi, al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, riferite a: a) Immobilizzazioni materiali: 1) suolo aziendale, nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile; 2) opere murarie, nel limite del 20% dell’investimento complessivo ammissibile. 3) macchinari, impianti, ivi compresi gli impianti generali (impianto elettrico, idro-sanitario, telefonicotelematico, termico e/o di condizionamento, antifurto e videosorveglianza, etc.,) attrezzature ed arredi connessi allo svolgimento dell’attività. b) Immobilizzazioni immateriali: 1) programmi informatici; 2) brevetti concernenti nuove tecnologie di processo e di prodotto. c) Servizi reali: 1) progettazioni ingegneristiche, direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie, ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, prestazioni di terzi per la progettazione e costruzione di pagine WEB; 2) attività di promozione, supporto organizzativo e tutoraggio allo start – up della “nuova cooperativa” svolte dal soggetto promotore, nel limite massimo di Euro 10.000,00.
In relazione ai programmi di cui al Titolo II sono ammissibili le spese riguardanti i costi di gestione di cui alle voci n. 7, 8 e 14 della lettera b) del Conto Economico, sostenuti nei primi tre esercizi a decorrere da quello successivo all’avvio del programma, e riferiti a: a) costi per servizi “professionali”; b) costi per godimento di beni di terzi, con esclusione di canoni leasing; c) oneri diversi di gestione.
Agevolazione In relazione alle spese per Immobilizzazioni materiali ed immateriali, le agevolazioni concedibili consistono in contributi in conto/impianti pari al 45% delle spese ritenute ammissibili, nel limite massimo di un importo pari a tre volte il capitale sottoscritto e versato dai soci alla data di presentazione della domanda. In relazione alle spese per i Servizi reali, le agevolazioni saranno pari al 45% delle spese medesime, nel limite massimo di Euro 50.000,00. In ogni caso il valore complessivo delle agevolazioni concedibili non potrà superare Euro 300.000,00. Tale limite è elevato ad Euro 500.000,00 purché sussistano entrambe le seguenti condizioni: • l’impresa richiedente le agevolazioni è una cooperativa costituita, con riferimento ai soci persone fisiche, esclusivamente da dipendenti di imprese sottoposte a procedura concorsuale al fine di conservare il patrimonio professionale dei lavoratori e garantire la continuità occupazionale degli stessi; • i soci della “nuova cooperativa” hanno sottoscritto il capitale sociale mediante conferimento del TFR. In relazione alle spese di cui al Titolo II l’agevolazione consiste in un contributo in conto esercizio concesso secondo la regola degli aiuti “de minimis”.
Le agevolazioni sono calcolate nella misura pari al 100% dei costi sostenuti nel primo esercizio di riferimento di cui al precedente articolo, al 60% dei costi sostenuti nel secondo esercizio ed al 30% dei costi sostenuti nel terzo esercizio.
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