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INTERNAZIONALIZZAZIONE 18/11/2008
Con la Legge 394/1981 sono diponibili contributi per l'internazionalizzazione dei consorzi
La Legge 394/1981 consente di erogare contributi finanziari annuali in rapporto alle spese sostenute dai consorzi multiregionali appartenenti alle seguenti tipologie: - agroalimentari; turistico-alberghieri; agro-ittico-turistici. I contributi sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
Beneficiari
Ai sensi di tale Legge, possono accedere ai contributi:
A. consorzi e società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese agroalimentari, aventi come scopo esclusivo la prestazione di servizi connessi all’esportazione dei prodotti agroalimentari;
B. consorzi e società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese alberghiere e turistiche, limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda turistica estera;
C. consorzi e società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da piccole e medie imprese agroalimentari, ittiche e turistico-alberghiere aventi come scopo esclusivo l’attrazione della domanda estera;
D. consorzi monoregionali di cui alle lettere a), b) c) ubicati in Sicilia e Valle d’Aosta.
Sono considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25% delle imprese associate abbiano la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse dalle restanti imprese. Il requisito della multiregionalità deve essere posseduto dal momento della presentazione della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell’anno di realizzazione del programma stesso.
I consorzi devono avere i seguenti requisiti:
a) multiregionalità (ad eccezioni dei consorzi monoregionali di Sicilia e Valle d’Aosta);
b) i soci devono essere piccole e medie imprese ai sensi della normativa U.E.
c) deve espressamente risultare dallo statuto del proponente il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle consorziate anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile;
d) il numero di imprese associate deve essere non inferiore a 8; tale limite può essere ridotto a 5 qualora le imprese abbiano sede nelle regioni: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna;
e) il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato dalle quote di partecipazione dei singoli soci;
f) per i consorzi di cui alle lettere A) e C) nello statuto deve essere espressamente indicato lo scopo esclusivo verso l’estero dell’attività consortile.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti suddetti comporta l’inammissibilità della domanda.
Azioni
Sono ammissibili a contributo solo le azioni promozionali volte a sostenere le esportazioni verso l’estero ed il flusso turistico estero in Italia. A titolo esemplificativo si indicano alcune tipologie di progetti: partecipazione a fiere estere; partecipazione a fiere internazionali in Italia riconosciute come tali in base al Calendario pubblicato dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni; realizzazione, stampa e distribuzione materiale pubblicitario in lingua estera; pubblicità su riviste specializzate, spot radio e televisivi all’ estero; workshop e incontri promozionali con operatori esteri; azioni dimostrative e degustazioni; ricerche di mercato; missioni di operatori esteri in Italia; formazione ed educational per operatori esteri; apertura e aggiornamento sito internet anche in lingua estera; realizzazione e promozione all’estero del marchio consortile; attività preparatoria per la partecipazione a programmi comunitari o di organismi internazionali.
Contributo
L’importo del finanziamento a fondo perduto, commisurato all’importo delle spese ammissibili sostenute per l’esecuzione del programma promozionale è cosi determinato:
• Entro il 40% dei costi del programma.
• Entro il 60% dei costi del programma, per i Consorzi che hanno sede legale e almeno 4/5 delle imprese nelle regioni dell’obiettivo1 (Campania, Puglia, Basilicata,Calabria, Sicilia, Sardegna).
• Entro il 70% dei costi del programma, per i Consorzi che al momento della richiesta di liquidazione risultino costituiti da meno di cinque anni.
L’importo del contributo non può superare:
• € 77.468,53 per i Consorzi aventi fino a 24 soci;
• € 103.291,38 per i Consorzi costituiti da 25 a 74 soci;
• € 154.937,07 per i Consorzi costituiti da più di 74 soci.
Le domande, redatte secondo il format stabiliti dalla legge devono essere spedite entro e non oltre il 20 dicembre 2008 via raccomandata o per corriere al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Promozione degli Scambi – div. III – Viale Boston 25- 00144 Roma.





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