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Educazione-Formazione 15/02/2005 |
Commissione Europea - Invito a presentare proposte di progetti di formazione dei giudici nazionali sul diritto comunitario della concorrenza e cooperazione giudiziaria tra giudici nazionali. |
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Scadenze Entro e non oltre il 04/03/2005. Obiettivi Il regolamento (CE) n.1/2003 concernente le regole della concorrenza, attribuisce alle giurisdizioni nazionali una competenza che prima era esclusiva della Commissione Europea, nell’applicazione degli art. 81 e 82 del trattato CE. Con questa riforma ci sarà un’applicazione del diritto comunitario più vasta da parte degli organi giurisdizionali nazionali. L’invito della Commissione è rivolto alla promozione dell’applicazione del diritto comunitario della concorrenza da parte degli organi giurisdizionali, fornendo un’assistenza all’assolvimento dei loro compiti sia verso i giudici degli Stati membri dell’Unione Europea e delle altre parti contraenti dell’accordo SEE, sia ai giudici dei due paesi candidati, Romania e Bulgaria.
Intensità della sovvenzione Il cofinanziamento comunitario non può essere superiore al 75% dei costi totali ammissibili del progetto. Il massimo importo ammissibile è pari a € 100.000,00 annuali. Nel caso di progetti pluriennali l’importo finanziabile non può essere superiore a € 200.000,00. Per tutti i progetti è possibile un prefinanzimento il cui importo massimo è pari a € 50.000,00.
Destinatari Le proposte devono essere presentate da soggetti aventi personalità giuridica senza scopo di lucro e con sede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in un’altra parte contraente dell’accordo SEE, quali: Amministrazioni o enti internazionali, nazionali, regionali o locali, pubblico o parapubblici; Associazioni o organizzazioni professionali; Organi o istituti di formazione o ricerca. Le persone fisiche non sono ammesse a presentare progetti. Non sono ammesse domande di contributo da un Paese non membro dell’Unione Europea o non rientrante nell’accordo SEE. I progetti da finanziare devono riferirsi alla formazione dei giudici nazionali sul diritto comunitario della concorrenza o alla cooperazione giudiziaria in tale campo. Sono gradite particolarmente domande di cofinanziamento di progetti per la formazione di giudici dai nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione Europea il 1° maggio 2004. Possono partecipare agli stessi progetti, giudici non provenienti dagli Stati membri dell’Unione Europea o da due paesi precedentemente menzionati, cosi come la partecipazione di soggetti diversi dai giudici, purché una parte consistente dei destinatari sia composta da giudici nazionali. Tuttavia, potranno essere riconosciute per il calcolo delle spese ammissibili solo i costi sostenuti per la partecipazione dei giudici nazionali, di giudici nazionali in tirocinio, cosi come le spese relative alla partecipazione del personale giuridico che lavora al servizio dei giudici o delle giurisdizioni nazionali. Lo stanziamento per i progetti in questione è pari a € 816.880,00.
Attività ammissibili al finanziamento Sono finanziabili progetti che prevedono: Organizzazioni di conferenze, seminari, simposi o riunioni sul diritto comunitario della concorrenza destinati ai giudici nazionali; Formazione di breve o di lungo periodo inerente il diritto comunitario della concorrenza nel quadro di programmi di studio destinati ai giudici nazionali; Distribuzione di documentazione e diffusione di informazioni sul diritto comunitario della concorrenza specificamente concepite per soddisfare le esigenze dei giudici nazionali; Cooperazioni, in particolare attraverso la creazione di reti, tra le autorità giudiziarie o altri organismi pubblici o privati aventi il compito di promuovere o di assicurare la corretta applicazione del diritto comunitario della concorrenza da parte dei giudici nazionali.
Spese ammissibili Per rientrare nella categoria dei costi ammissibili, le spese dovranno essere correlabili all’oggetto dell’accordo, necessarie, ragionevoli e giustificate, contestuali al periodo in cui si riferisce l’azione, identificabili e controllabili. La contabilità e il controllo interno del beneficiario deve consentire la verifica diretta tra costi ed entrate dichiarate nel quadro dell’azione con la situazione contabile e i documenti giustificativi corrispondenti.
Domande Le candidature possono essere presentate: Per posta o tramite corriere espresso (anche personalmente) entro e non oltre il 04/03/2005 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Sig. Kris Dekeyser, Commissione Europea, Direzione Generale Concorrenza, Ufficio J-70 5/89, B-1049 Bruxelles; Per posta elettronica al seguente indirizzo e_mail: Kris.Dekeyser@cec.eu.int. Comunque successivamente, sarà necessario inviare per posta gli originali di alcuni documenti. I candidati devono presentare le domande in lingua inglese utilizzando un apposito formulario. Le domande potranno pervenire anche in altre lingue dell’Unione Europea, utilizzando il medesimo formulario, in tal caso è necessario redigere una sintesi del progetto in lingua inglese contenente descrizione, luogo, data, contenuto, partner, paesi partecipanti, bilancio di previsione e risultati attesi. Dovrà essere inviato l’originale della domanda in triplice copia. La domanda deve essere accompagnata da un bilancio di previsione dettagliato, da una scheda di identificazione finanziaria datata e firmata recante il timbro e la firma della rispettiva banca così come il formulario di identità giuridica, dal bilancio dell’ultimo esercizio contabile, dal curriculum vitae delle persone incaricate di realizzare il progetto.
Cronologia Per i progetti in cui è previsto il finanziamento a carico del bilancio 2005, le relative convenzioni devono concludersi obbligatoriamente prima della fine dell’anno in corso. Dopo la fine dell’anno non potrà essere concessa lacuna sovvenzione a carico del bilancio 2005. I progetti presentati dovranno essere realizzati entro il 1° luglio 2006. Tuttavia, possono essere presentati per il cofinanziamento nell’ambito del bilancio 2005 i progetti che prevedono una realizzazione su base pluriennale. Si tratta di progetti che includono un numero di attività da realizzare su un arco di tempo superiore ad un anno. In ogni caso non saranno comunque, considerate ammissibili le spese per la realizzazione di tali progetti da sostenersi in data posteriore al 31 dicembre 2006.
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