Entra in vigore il 31 marzo 2006, la legge 20 febbraio 2006, n. 96 sulla "Disciplina dell'agriturismo". Scopo della legge (G. U. n. 63 del 16 marzo 2006) è quello di sostenere l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio. Il provvedimento vuole inoltre favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, le iniziative a difesa del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli. Recuperare il patrimonio edilizio rurale, tutelando le peculiarità paesaggistiche. Incentivare le produzioni tipiche e di qualità, e le connesse tradizioni eno-gastronomiche. Promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare e favorire lo sviluppo agricolo e forestale. Secondo la legge quadro sono considerate attività agrituristiche tutte le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. (fonte: www.governo.it) |