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01/08/2006 |
Frodi, l’Ue si difende con Hercule |
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Nel 2004 la Comunità europea ha deciso di dotarsi di uno strumento di protezione dalle attività di tipo illegali e fraudolente a protezione del bilancio comunitario. Tale strumento è il programma Hercule, il quale è nato per finanziare tutta una serie di progetti, di studi, di scambi di esperienze e di personale specializzato, con lo scopo di migliorare e proteggere gli interessi economico finanziari dell’Unione Europea. Per l’attuazione del programma è stata presentata una proposta di proroga fino all’anno 2013, con la Comunicazione della Commissione n. 339 def. del 28 giungo 2006. La nuova programmazione di Hercule II è rivolta ad un rafforzamento generale della tutela degli interessi finanziari della Comunità sul territorio dell’Unione Europea e oltre i suoi confini, oltre a promuovere e consolidare la cooperazione con i partner nazionali, tramite un’assistenza tecnica focalizzata, tra l’altro, sullo scambio di informazioni e di conoscenze tecniche specializzate. Il programma istituito con la decisione n. 804/2004/Ce del Parlamento e del Consiglio europeo, ha come obiettivo quello di promuovere azioni per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.La decisione è stata pubblicata sulla Guce Serie L n.143 del 30 aprile 2004. Il programma è denominato “Hercule II mira a contribuire alla tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante la promozione di azioni e il sostegno di organismi del settore. Inoltre, il programma Hercule si occuperà della lotta al contrabbando e alla contraffazione nel mercato del tabacco è sarà ampliato per riuscire a coprire meglio alcuni aree come i Paesi Terzi. Il budget a disposizione ammonta per il periodo 2007/2013 è di 98,525 milioni di euro.
Beneficiari Possono accedere al programma di sovvenzionamento i seguenti soggetti: - ogni amministrazione nazionale o regionale di uno Stato membro o di un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuova il rafforzamento dell'azione della Comunità nel settore della tutela degli interessi finanziari comunitari; - tutti gli istituti di ricerca e d'insegnamento, dotati di personalità giuridica da almeno un anno, situati e attivi in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuovono il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari; - ogni organismo senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica da almeno un anno e legalmente costituito in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuove il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari. Oltre a quelli aventi sede negli Stati membri, la partecipazione al programma d'azione comunitaria è aperta ai beneficiari e agli organismi che hanno sede: a) nei paesi in via d'adesione che il 16 aprile 2003 hanno firmato il trattato di adesione; b) nei paesi dell'Efta/See, alle condizioni stabilite nell'accordo See; c) in Bulgaria e in Romania, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei consigli di associazione rispettivi; d) in Turchia, attenendosi al criterio che le condizioni di partecipazione sono stabilite a norma della decisione 2002/179/Ce del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi per la partecipazione della repubblica di Turchia ai programmi comunitari.
Interventi Le azioni che possono beneficiare di contributi, sono in particolare le seguenti: a) organizzazione di seminari e conferenze; b) promozione di studi scientifici sulle politiche comunitarie nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità; c) coordinamento delle attività che riguardano la tutela degli interessi finanziari della Comunità (riunioni); d) formazione e sensibilizzazione, in particolare in materia di operazioni congiunte di sorveglianza; e) promozione dello scambio di personale specializzato; f) sviluppo e messa a disposizione di strumenti informatici specifici e elaborazione di dati; g) assistenza tecnica, in particolare l’acquisto di attrezzature; h) promozione e rafforzamento dello scambio di dati; i) fornitura di informazioni e sostegno alle azioni riguardanti l’accesso alle informazioni, ai dati e alle fonti di dati; j) acquisto di materiale tecnico specializzato e sostegno tecnico per il monitoraggio di attività illegali nel settore della lotta contro la frode.”.
Contributi Il finanziamento previsto per la programmazione del periodo 2007/2013 è pari a 98,525 milioni di euro. L'importo di una sovvenzione per ogni azione ammessa alla concessione del contributo ai sensi del programma Hercule non potrà superare i seguenti limiti: a) il 50 per cento dei costi ammissibili per il sostegno tecnico; b) l'80 per cento dei costi ammissibili per la formazione, la promozione dello scambio di personale specializzato e l'organizzazione di seminari e conferenze; c) il 90 per cento dei costi ammissibili per l'organizzazione di seminari, conferenze o altre manifestazioni.
Selezione La selezione dei beneficiari da ammettere al contributo sarà effettuata sulla base di inviti a presentare proposte, infatti, il programma Hercule si articolerà attraverso il lancio di una serie cadenzata di inviti a presentare proposte attraverso la pubblicazione degli stessi sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. La selezione delle domande di avverrà sulla base dei seguenti criteri: - grado di concordanza dell’azione proposta con gli obiettivi del programma; - grado di fattibilità dell’azione; - proporzionalità del rapporto costi-benefici; - Aspetti transnazionali dell’iniziativa proposta; - Dimensione geografica dell’iniziativa. |
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