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23/05/2006
Lavoratori: in arrivo il fondo Ue
La Commissione europea vara una proposta che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (Feg), con l’obiettivo principale di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori dei Paesi dell’Ue che hanno perduto il proprio impiego a causa delle trasformazioni intervenute nella struttura del commercio mondiale.

Obiettivi
L'Unione europea riconosce con forza la necessità di intervenire, per supportare i costi di adeguamento dovuti dall’evoluzione del commercio mondiale. Il presidente della Commissione europea Barroso nel presentare il fondo, ha espresso solidarietà la dell’Unione europea nei confronti dei soggetti pesantemente colpiti da licenziamenti, dovuti ad aggiustamenti delle politiche commerciali del mondo imprenditoriale, sottolineando inoltre, che il Feg sarà uno stimolo a rispondere adeguatamente ed efficacemente agli effetti negativi dell’apertura dei mercati. In conclusione Barroso, ha affermato: il Fondo aiuterà i lavoratori licenziati a ritrovare un’occupazione, perché vogliamo un’Unione europea concorrenziale, ma anche equa.
Il Feg avrà a disposizione 500milioni di euro all’anno per sostenere azioni appropriate e mirate, rivolte a risolvere il problema del reinserimento professionale dei lavoratori colpiti da licenziamento a causa della liberalizzazione degli scambi commerciali. Il Feg sosterrà i lavoratori e i suoi interventi saranno concentrati territorialmente. L’aiuto sarà diretto, soprattutto ai lavoratori licenziati nelle zone maggiormente colpite da fenomeni di delocalizzazione economica, dovute all’evoluzione del commercio mondiale. In particolare, il Feg interverrà nei casi in cui modifiche strutturali della dinamica commerciale mondiale, procurino gravi perturbazioni economiche, come una delocalizzazione economica nei Paesi terzi, o un aumento massiccio delle importazioni o un assottigliamento della quota di mercato dell’Ue in un determinato settore. L’assistenza del Feg è diretta a reinserire nel mercato del lavoro le persone interessate, approfittando delle possibilità di occupazione esistenti e nuove e limitando i costi di adeguamento per i lavoratori, le regioni e le località interessate.

Interventi
La proposta del regolamento del Feg prevede l’assegnazione di contributi, qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale, siano all’origine di gravi perturbazioni economiche, e abbiano come conseguenza:
a) la perdita di almeno mille posti di lavoro in un’impresa, compresi i lavoratori licenziati dai fornitori o produttori a valle di tale impresa, in una regione in cui la disoccupazione, misurata al livello Nuts III, è più elevata della media nazionale o comunitaria;
b) la perdita di almeno mille posti di lavoro dipendenti, per un periodo di 6 mesi, di una o più imprese di un settore, misurato al livello 2 della Nace, che rappresenta almeno l’un per cento dell'occupazione regionale misurata al livello Nuts II.
Il contributi finanziari, previsti dal regolamento del Feg sono destinati a sovvenzionare azioni facenti parte di un insieme coordinato di servizi diretti al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati, comprendenti:
a) misure attive per il mercato del lavoro, quali l’assistenza nella ricerca di un impiego, l’orientamento professionale, la formazione e la riqualificazione su misura, anche nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’assistenza per la ricollocazione professionale e la promozione dell’imprenditorialità o l’aiuto alle attività professionali autonome;
b) integrazioni salariali speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione nonché le maggiorazioni di salario temporanee per i lavoratori di età superiore a 50 anni, che accettano di essere reinseriti nel mercato del lavoro ad un livello di retribuzione inferiore.
Il Feg si andrà ad integrare con le iniziative degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, consentendo di finanziare la prestazione di servizi personalizzati, specializzati, idonei a rispondere alle specifiche esigenze dei lavoratori vittime di licenziamento.

Domande
Ogni Paese membro può presentare una domanda di contributo del Feg entro un periodo di 10 settimane a partire dal giorno in cui risultano soddisfatte le condizioni di intervento del fondo. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
a) un’analisi motivata del legame tra i licenziamenti e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale, l’indicazione del numero di licenziamenti e una spiegazione della natura imprevedibile di questi licenziamenti;
b) l’identificazione delle imprese (nazionali o multinazionali) che effettuano i licenziamenti e le categorie di lavoratori interessati;
c) l’impatto previsto dei licenziamenti sull’occupazione locale, regionale o nazionale;
d) le azioni specifiche da finanziare e la stima dettagliata dei loro costi, ivi compresa la loro complementarità con le azioni finanziate dai fondi strutturali;
e) la data in cui lo Stato membro ha iniziato o prevede di iniziare la prestazione di servizi personalizzati ai lavoratori interessati;
f) le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali;
g) l’autorità responsabile della gestione e del controllo finanziario.
Il sostegno dal fondo, potrà essere erogato solo su richiesta di uno Stato membro. Il Paese richiedente è tenuto a presentare domanda di contributo alla Commissione Ue entro 10 settimane dall'annuncio dei licenziamenti. Se la valutazione della domanda avrà esito positivo, la Commissione erogherà il finanziamento allo Stato beneficiario in un'unica quota. Il contributo potrà coprire fino al 50% dei costi previsti.
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