Sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 63 bis del 3 dicembre 2007 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007 relativa agli "Incentivi alle imprese per l'attivazione del Piano di azione per lo sviluppo economico regionale". La legge approva il regolamento di attuazione del nuovo strumento per gli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo delle PMI. Il nuovo strumento che si prevede sarà attivato nel mese di febbraio attende la pubblicazione del relativo disciplinare.
Finalità Gli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo sono finalizzati a promuovere progetti orientati al rafforzamento dei processi produttivi, distributivi e organizzativi di impresa, all’internazionalizzazione, all’incremento della dimensione d’impresa e della competitività sui mercati nazionali e internazionali, tramite la realizzazione di interventi di carattere strutturale in investimenti produttivi, in formazione del capitale umano, in ricerca e sviluppo tecnologico, volti a produrre effetti duraturi per le imprese che operano sul territorio della Campania.
Destinatari I soggetti destinatari delle agevolazioni sono le imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che realizzano i progetti di sviluppo e innovazione. Sono escluse dalle agevolazioni, le imprese in difficoltà finanziaria.
Attività Sono oggetto di agevolazione le spese di investimento, sostenute anche mediante contratti di locazione finanziaria, in beni materiali e immateriali nuovi, spese per servizi e consulenze di carattere straordinario, costi di funzionamento e spese di gestione comunque strumentali e necessari all’attuazione degli interventi di innovazione e sviluppo.
Agevolazione L’agevolazione è commisurata alle spese previste dal piano di investimento ed è concessa nelle forme, anche combinate tra loro, di contributo in conto capitale, finanziamento agevolato, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, articolo 7, sulla base e con le modalità stabilite nel disciplinare di cui all’articolo 1, comma 3. L’ammissibilità agli aiuti può essere limitata ai piani progettuali corredati dell’impegno di almeno un istituto di credito, società di investimento o società finanziaria, a finanziare gli investimenti previsti attraverso linee finanziarie a medio e lungo termine, attraverso interventi di partecipazione temporanea al capitale o di prestito partecipativo ovvero tramite interventi equipollenti.
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