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BANDI 11/02/2008
Novità per il credito di imposta nelle aree svantaggiate
Novità per il credito di imposta sulle aree svantaggiate.

In data 24 gennaio 2008 la Commissione Europea ha autorizzato il credito d’imposta previsto nella finanziaria 2008 nell’articolo 1, ai commi 284 e 285 e concesso per l’investimento in beni strumentali da parte di imprese operanti nelle seguenti regioni: Molise, Abruzzo, Puglia, Sardegna, Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania. Si tratta del bonus contenuto nell’articolo 8 della legge 388/2000 poi, riattivato dalla finanziaria del 2007.

Investimenti agevolabili
Il credito d’imposta, viene concesso per gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati nel 2008, che possono essere così classificati e distinti:
a) macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.:
- impianti generici (quali impianti di produzione e distribuzione energetica, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianto di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
- impianti specifici;
- altri impianti (quali forni e loro pertinenze);
macchinari automatico e macchinario non automatico,
- attrezzature, quali officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa;
attrezzatura varia legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo di usura.
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva (per le grandi imprese gli investimenti di tali beni sono agevolabili solo al 50%).

Struttura produttiva
Allo scopo di migliorare la comprensione del beneficio di cui sopra è opportuno rilevare che per “struttura produttiva” si deve intendere ogni singola unità locale ubicata nei territori ammessi all’agevolazione in cui si esercita l’attività dell’ impresa stessa, pertanto, può trattarsi di:
1) un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali e immateriali nonché di risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di un’autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di una attività;
2) un’autonoma diramazione territoriale dell’azienda, a condizione che costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale, situata nello stesso territorio comunale. A scopo esemplificativo, si ricordi che una semplice linea di produzione non può costituire una unità produttiva.
In particolare, a partire dal 1 gennaio 2008 viene introdotto il limite annuale di 250.000 euro alla fruizione dei crediti d’imposta, che, però, può essere superato dalle imprese ubicate in Molise, Abruzzo, Puglia, Sardegna, Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania, a condizione che siano impegnate in processi di ricerca e sviluppo e che abbiano presentato preventivamente alla Agenzia delle Entrate un’istanza preventiva ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n.212. Il credito d’imposta matura a partire dalla data in cui l’investimento si considera realizzato e deve essere utilizzato entro tre anni dalla data di acquisto dei suddetti beni.

Agevolazione
L’agevolazione viene concessa in percentuale sull’importo dell’investimento netto (pari al costo dei nuovi investimenti da cui viene sottratto il costo non ammortizzato dei beni ceduti e/o dismessi e degli ammortamenti).
L’agevolazione fiscale in esame è calcolata direttamente dal contribuente e si determina applicando all’ammontare dell’investimento netto, come sopra determinato, le percentuali massime di aiuto stabilite dalle norme comunitarie fissate in relazione alle dimensioni dell’impresa e dell’area nella quale l’investimento stesso è localizzato, secondo quanto stabilito dalla nuova Carta degli Aiuti di Stato.

Percentuale del bonus per le regioni dell’obiettivo convergenza
Per la Regione Calabira il credito di imposta è pari a:
- 60% - 50% per la Piccola Impresa;
- 50% - 40% per la Media Impresa;
- 40% - 30% per la Grande Impresa;
Per le Regioni Campania, Puglia e Sicilia il bonus del credito di imposta è pari a:
- 50% per la Piccola Impresa;
- 40% per la Media Impresa;
- 30% per la Grande Impresa.
Sotto un profilo prettamente fiscale è necessario che venga indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP.
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali può essere compensato con l’eventuale debito d’imposta solo per la parte in cui eccede a partire dal sesto mese successivo al termine per la dichiarazione dei redditi riferita all’anno di concessione del credito; in tal caso, le imprese devono comunicare ai sensi dell’articolo 1 comma 30 della finanziaria per il 2007, in via telematica e preventiva importo e tipologia dei crediti che intendono compensare entro 5 giorni dalla data della effettiva compensazione.
Inoltre, il bonus non può essere richiesto a rimborso né può essere ceduto poiché come sopra esposto è utilizzabile esclusivamente in compensazione adoperando il modello F24.

Esclusioni
Le imprese appartenenti ai settori espressamente esclusi dalle disposizioni normative non potranno godere del bonus previsto dal credito di imposta. Si tratta delle imprese appartenenti al settore siderurgico, delle fibre sintetiche, nonché del settore creditizio, finanziario e assicurativo.
Saranno previste apposite modalità di notificazione, per quanto riguarda, la disciplina dei grandi progetti di investimento. La Commissione Europea ha ribadito l’obbligo di notifica di qualsiasi progetto di aiuti regionali agli investimenti nel quadro del regime di aiuto regionale agli investimenti nel quadro di un regime autorizzativo, in presenza di uno dei seguenti requisiti:
• investimento complessivo pari o superiore a 50 milioni di euro;
• un contributo pari o superiore al 50% della misura massima prevista per le grandi imprese nell’area interessata;
• un contributo per occupato attivato dal programma pari o superiore a 40.000 euro.


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