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PMI 28/03/2008
Incentivi all'innovazione per le PMI della Campania
 Oggetto
Sono oggetto di agevolazione della nuova Legge regioanale per gli incentivi all’innovazione, i programmi di investimento iniziale, realizzati mediante il ricorso al finanziamento bancario ovvero a contratti di locazione finanziaria, relativi a beni materiali e immateriali nuovi, spese per servizi e consulenze di carattere straordinario. Sono ammissibili programmi di investimento, riferiti ad un’unica unità produttiva, di ammontare non inferiore a 40.000,00 Euro e non superiore a 1.500.000,00 euro.
I programmi di investimento devono essere realizzati mediante il ricorso a finanziamenti bancari o ad operazioni di locazione finanziaria di importo non inferiore al 40% del programma di investimento. Il beneficiario deve apportare mezzi propri per un ammontare pari ad almeno il 25% del programma di investimenti.

 Beneficiari
Destinatari delle agevolazioni sono le micro, piccole e medie imprese, ivi incluse le artigiane, iscritte al Registro delle Imprese, operanti in tutti i settori ed esclusi i seguenti:
a. pesca ed acquacoltura;
b. attività connesse alla produzione primaria dei prodotti agricoli;
c. attività di fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
d. costruzione navale;
e. siderurgia;
f. settore carboniero di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002.

 Investimenti
1. Innovazione tecnologica
1.1 Sono ammissibili i seguenti investimenti iniziali in immobilizzazioni materiali, ad esclusione degli investimenti in sostituzione, ai sensi del Regolamento PMI-R&S:
a) acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
b) acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
d) acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature finalizzate ad implementare e migliorare le prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi, del prodotto e del processo produttivo, complessivamente o per fasi;
e) acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale.
1.2 Sono ammessi i seguenti Investimenti iniziali in Immobilizzazioni immateriali, ai sensi del Regolamento PMI-R&S:
a) acquisizione di programmi per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), e c) del punto 1.1;
b) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio delle attività produttive, la relativa formazione del personale necessaria per l’utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 1.1 del presente articolo.
Gli investimenti di cui alle lettere a) ed b) del punto 1.2 precedente non potranno beneficiare di agevolazioni se a sé stanti. Se, invece, sono collegati, a programmi di investimento comprendenti la fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.1, la spesa ammissibile all’agevolazione non potrà superare per programmi, brevetti, licenze il 30% del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e c) del punto 1.1 precedente e il 20% per la formazione del personale.

2. Tutela ambientale
2.1 Gli aiuti finalizzati alla tutela ambientale sono conformi alla Disciplina ambientale. Le spese per conformarsi a nuove norme comunitarie obbligatorie sono ammissibili solo nei primi tre anni a decorrere dall'adozione di tali norme, entro i limiti del 15% dell’investimento complessivo ammissibile.
2.2 Sono ammissibili i seguenti investimenti:
a) spese per installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
b) spese per installazione di dispositivi di controllo dello stato dell’ambiente;
c) opere per la protezione dell’ambiente da calamità naturali;
d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell’ambiente;
f) acquisizione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
g) installazione di impianti ed apparecchiature anti-inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell’ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell’ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
h) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
i) spese per eliminazione dell’impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
j) spese per macchinari e attrezzature finalizzati alla produzione energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico.

Per gli investimenti del punto 2.2, le spese ammissibili sono rappresentate dai sovraccosti, ossia i costi di investimento supplementari necessari a conseguire gli obiettivi di tutela ambientale, al netto dei vantaggi in termini di aumentata capacità, risparmi di spesa nei primi 5 anni dell’impianto ed eventuali produzioni accessorie aggiuntive realizzate nei primi 5 anni. L’intensità di aiuto ammissibile è di 40% ESL, per tutti gli investimenti di cui al comma 7.2.2, tranne quello sub j) per cui è ammessa un’intensità di 50%ESL.

3. Innovazione organizzativa
3.1 Le spese di consulenza previste si riferiscono a consulenze prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo, o periodico, non connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Queste spese riguardano:
a) spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda (per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, il processo produttivo e le tecnologie, il personale e le risorse strumentali, l’equilibrio finanziario) e elaborazione di nuovi modelli tecnico-organizzativi (come analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, organizzazione logistica, tecnologia di processo, ecc.);
b) spese di consulenza, acquisizione di sistemi, anche software, di rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.);
c) spese per interventi finalizzati alla gestione di sistemi di qualità del prodotto e del processo, ambientali e sociali per la realizzazione di:
- consulenze per l’adeguamento alla normativa comunitaria e il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’impresa e in particolare per l’adesione ai regolamenti comunitari EMAS e per la certificazione ISO 14000 e sociale SA 8000, e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti;
- consulenze per l’adeguamento alle normative in materia di qualità di prodotto e di processo ISO 9000, la certificazione comunitaria di prodotto eco-label, la certificazione CE su macchinari, componentistica ed attrezzature ad alta tecnologia e/o elevata qualità, e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti
- consulenze per l’adozione del sistema di certificazione del sistema di sicurezza, del modello di gestione etico, dell’applicazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2000, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

3.2 Le spese di cui alle lettere a) e b) del punto 3.1 non possono superare complessivamente l’importo di euro 50.000,00 . Le spese di cui alla lettera c) del precedente punto non possono superare l’importo di euro 80.000,00.

4. Innovazione commerciale
4.1 Queste spese riguardano:
a) spese di consulenza per progetti di apertura di nuovi mercati, compresi i mercati esteri;
b) elaborazione e realizzazione di piani di marketing finalizzati alla strategia di penetrazione su un mercato estero, azioni di pre scouting, business scouting, matchmaking per collaborazioni industriali/commerciali con operatori esteri. Le tipologie di spese comprendono:
 studi di settore ed analisi dei paesi di potenziale interesse;
 spese per consulenza finalizzata alla realizzazione di studi di mercato ed all’elaborazione di piani di marketing collegati, piani pubblicitari personalizzati;
 spese di consulenza specialistica finalizzate alla ricerca, selezione e valutazione di partner economici esteri;
 consulenze amministrative, legali e fiscali, comunque straordinarie e connesse all’attività di partnership in essere o che si sviluppano a seguito del progetto di internazionalizzazione;
c) acquisto hardware volto alla creazione di nuovi canali commerciali;
d) acquisizione di know-how relativo a servizi per progetti di apertura di nuovi canali commerciali (E-commerce);
e) realizzazione di progetti ed iniziative per lo sviluppo e la creazione e/o valorizzazione del marchio: studio capacità e progettazione grafica del marchio da realizzare, spese per la registrazione marchio all’estero.
Per tutte le tipologie di iniziative di cui al presente articolo, le spese ammissibili non possono superare l’importo complessivo di euro 100.000,00.
Le spese ammissibili di cui alla lettera e) del comma 4.1 devono rispettare le condizioni di cui al Regolamento de minimis.

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro
5.1 Non sono ammissibili le spese imposte da norme nazionali e/o comunitarie. I costi ammissibili sono rigorosamente limitati alle spese supplementari (“sovraccosti”) necessarie per conseguire il superamento degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e riguardano:
a) spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) spese di consulenza per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell’ambito del processo produttivo, funzionali e necessarie alla realizzazione di interventi strutturali;
c) acquisizione di attrezzature e macchinari, anche volti a rinnovare la dotazione di strumentazioni obsolete in linea con i nuovi standard qualitativi e di sicurezza (nuovi ponteggi, nuovi martelli demolitori antivibrazione e antirumore, macchine tagliaferro, ecc.) e comunque finalizzate al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per tutte le tipologie di spese di cui al punto 5, le spese ammissibili non possono superare l’importo complessivo di euro 150.000,00.

 Agevolazione
L’agevolazione può essere erogata mediante:
- Contributo in conto interessi: calcolato su un finanziamento standard, di importo pari alla spesa riconosciuta ammissibile all’agevolazione e durata fissa di 7 anni, comprensivi di due di preammortamento, a rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360 giorni su 360 giorni. Sul finanziamento è riconosciuto un contributo agli interessi - sottoposto ai limiti e alle condizioni di cui al Regolamento de minimis - di importo pari al 100% del Tasso di riferimento
- Contributo in conto capitale: calcolato come percentuale dell’importo della spesa riconosciuta ammissibile all’agevolazione, fino ad un massimo del 25%.
L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può eccedere il limite di 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
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