|
|
INFORMAZIONI |
|
|
|
ACCESSO RISERVATO |
|
|
|
SERVIZI |
|
|
|
Ricerca e Sviluppo 21/05/2008 |
Ministero dell’Università e della Ricerca: contributi per Enti di ricerca privati |
|
Oggetto Il bando finanzia attraverso l’erogazione di contributi gli enti di ricerca che, per prioritarie finalità statutarie e senza scopi di lucro, siano impegnati nell’attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali e/o commerciali, ed in attività di formazione postuniversitaria.
Beneficiari Sono legittimati a presentare domanda di richiesta di contributo, gli enti di ricerca che alla data di scadenza del bando, abbiano ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli artt. 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n° 361. Non possono usufruire dei contributi predetti gli enti pubblici di ricerca, le Università statali e non statali e loro consorzi, costituiti ai sensi degli artt. 91 e 91bis del DPR 11 luglio 1980 n° 382 e loro fondazioni costituite ai sensi del DPR 24 maggio 2001 n° 254.
Risorse dipsonibili L'ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia della tabella è determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto nelle Leggi finanziarie. Di conseguenza esso viene ridotto in proporzione nel caso di riduzione annuale dello stanziamento medesimo. Qualora, invece, esso risulti superiore del 20% a quello dell'anno precedente, la tabella può essere aggiornata attraverso una nuova selezione indetta con bando pubblico. L'erogazione del finanziamento è disposta sulla base annuale, in due soluzioni: • 50% a titolo di anticipazione • 50% a saldo. Il saldo è erogato previo il parere favorevole della Commissione sulle attività e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche, e previa verifica amministrativo-contabile dei rendiconti del competente ufficio. Gli enti inseriti nella tabella triennale non possono beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di contributi di funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalità e natura giuridica a carico del bilancio dello Stato.
Candidature Le richieste di concessione del contributo devono essere presentate dal legale rappresentante dell’ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio, alla voce “contributi enti privati di ricerca – DM 8 febbraio 2008 n° 44”. Il servizio consentirà la stampa della domanda (all.1) e della scheda recante notizie sull’ente (all.2), che debitamente sottoscritte debbono essere inviate entro lo stesso termine, pena l’esclusione, a mezzo plico raccomandato/ricevuta di ritorno, al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR)- Direzione Generale della Ricerca- Ufficio V – Piazzale J.F. Kennedy 20 – 00144 ROMA, recante sulla busta “inserimento in Tabella triennale DM 8 febbraio 2008 n° 44”. Alla domanda devono essere allegati, pena l’esclusione, i seguenti documenti: 1) Atto costitutivo; 2) Statuto 3) Provvedimento riconoscimento della personalità giuridica; 4) Struttura organizzativa e di ricerca con l’indicazione del personale in sevizio (o collaboratori esterni) e relative qualifiche; 5) Descrizione dettagliata dell'attività scientifica e di formazione svolta nell'ultimo triennio e piano di attività programmatica per il triennio successivo (che contengano gli elementi per valutare i punti di cuiall’art.3 del bando); 6) Elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio (indicando autore, titolo, editore, anno pubblicazione) ed eventuali brevetti; 7) Dichiarazione attestante che l’Ente non usufruisce di altri contributi di funzionamento a carico del bilancio dello Stato (art. 7 del bando); 8) Bilanci preventivi e consuntivi dell’ultimo triennio; 9) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art.3 della legge 127/97.
Valutazione La valutazione e selezione delle domande è curata da una Commissione, nominata per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 3 del Regolamento DM 8 febbraio 2008 n° 44 citato nelle premesse. In particolare, la valutazione è volta ad accertare: a) la tradizione storica dell’ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunità scientifica; b) la qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell’Unione Europea; c) la coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell’ente; d) la consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte; e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale.
|
|