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PMI 07/12/2012
PEC obbligatoria per le imprese individuali
Obbligo, per le imprese individuali, di comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) al registro delle imprese. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012 il decreto legge n. 179/2012. Il decreto è in vigore dal 20 ottobre e prevede, tra l'altro, l'obbligo, per le imprese individuali, di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese (art. 5).

Da questa nuova disposizione deriva quanto segue:

A) Tutte le imprese individuali, dal 20 ottobre 2012, in fase di prima iscrizione, devono comunicare il proprio indirizzo pec. L'assenza dell'indirizzo pec impedisce l'iscrizione dell'impresa individuale (determina quindi il rifiuto di iscrizione).

Nel caso si utilizzi il software Starweb, l'informazione va indicata nel campo 'sede dell'impresa'. Oltre all'indirizzo della sede va cioè indicato anche l'indirizzo di posta elettronica certificata. Nel caso in cui si utilizzino altri software va tenuto presente che l'adempimento si compie con il modello I1 e compilando il riquadro 5.

B) Le imprese già iscritte alla data del 20 ottobre 2012 sono tenute a comunicare il loro indirizzo pec con successiva domanda di iscrizione, da presentare entro il 31 dicembre 2013. Tale obbligo vige se l'impresa individuale è attiva e se non è soggetta a procedure concorsuali.

La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC - da parte delle imprese individuali indicate alla lettera B) - non è soggetta ad imposta di bollo e al pagamento di diritti di segreteria.

Nel caso in cui si utilizzi il software Starweb, l'informazione della PEC va indicata nel campo 'variazione sede dell'impresa'. Nel caso in cui si utilizzino altri software, va tenuto presente che l'adempimento si compie con il modello I2 e compilando il riquadro 5.

Le imprese individuali di cui al punto B) che non avranno comunicato l'indirizzo PEC entro il 31 dicembre 2013, subiranno la 'sanzione' della sospensione per tre mesi di qualunque successiva ed ulteriore domanda anagrafica di variazione, presentata dall'1 gennaio 2014 in poi.

L'indirizzo PEC delle imprese individuali (di cui al punto B) può essere comunicato contestualmente a qualsiasi altro adempimento (es. cambio di attività, cambio di indirizzo della sede dell'impresa individuale, etc.). In questo caso la domanda di iscrizione è soggetta all'imposta di bollo e al diritto di segreteria previsti per l'adempimento 'principale
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