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INNOVAZIONE 19/07/2013 |
I REQUISITI DI UNA START UP INNOVATIVA |
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48 MESI È costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.
SEDE IN ITALIA Ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia.
VALORE DELLA PRODUZIONE INFERIORE A 5MILIONI€ A partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro.
UTILI Non distribuisce e non ha distribuito utili.
OGGETTO SOCIALE Ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
NO DA OPERAZIONI SOCIETARIE Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
ALMENO UN REQUISITO: RICERCA & SVILUPPO Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento (OGGI 15%) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.
ALMENO UN REQUISITO: DOTTORANDI Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero.
ALMENO UN REQUISITO: BREVETTI … È titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
ATTENZIONE: ALCUNE MODIFICHE Con il Decreto Legge recante “Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto” , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/06/2013, introduce significative modifiche ai requisiti previsti per qualificare una impresa come “start up innovativa”.
In particolare, le modifiche già in vigore possono sintetizzarsi come segue:
- non sono più previsti vincoli alla compagine societaria della start up innovativa; infatti, non è più richiesto che la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della start up sia detenuta da soci persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi;
- è ridotta dal 20% al 15% la percentuale di spese di ricerca e sviluppo richiesta, in via alternativa rispetto agli altri due requisiti come di seguito modificati, per il riconoscimento dello status di start up innovativa: di conseguenza, è sufficiente che nel bilancio della start up la voce delle spese in ricerca e sviluppo risulti pari o superiore al 15% del maggiore valore fra il costo e il valore totale della produzione;
- in aggiunta ai requisiti vigenti, la start up innovativa può impiegare quali dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, anche personale in possesso di semplice laurea magistrale (ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270);
Infine, la start up innovativa può essere titolare anche di “diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore” a condizione che tale programma sia direttamente afferente all’attività di impresa della start up innovativa. In termini pratici, questo significa che ai fini della qualificazione come start up innovativa potrebbe rilevare anche la semplice titolarità di un software debitamente registrato.
Le modifiche apportate evidentemente mirano a rendere meno restrittivi i requisiti per l’accesso al regime delle start up innovative, ampliando così la platea delle imprese neocostituite che ne potranno beneficiare. |
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