E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficale il decreto attuativo del Ministero dei beni culturali sul credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive, prevista dall'art. 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 88, convertito nella Legge 29 luglio 2014, n. 106 (c.d. art bonus), che ha introdotto un credito d'imposta del 30%, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due anni successivi, per sostenere gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive italiane.
Beneficiari Beneficiano del credito di imposta le strutture alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, La bozza di decreto attuativo indica quali sono le strutture alberghiere, composte da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.: gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico alberghiere, gli alberghi diffusi, i conhotel e i marina resort
Spese ammissibili Rientrano tra gli interventi ammissibili al credito d'imposta: - ristrutturazione edilizia (rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma, miglioramento sismico, realizzazione o integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, a patto che non si alteri la volumetria complessiva degli edifici e la destinazione d’uso, sostituzione di serramenti esterni e interni, sostituzione di pavimentazioni); - restauro e risanamento conservativo; - riqualificazione energetica (globale, sull’involucro edilizio, di sostituzione degli impianti di climatizzazione, impianti da fonti rinnovabili); - eliminazione delle barriere architettoniche(rifacimento di scale, ascensori e servoscala, realizzazioni di bagni e sistemi domotici per disabili); - acquisto di mobili, componenti d’arredo, cucine professionali, arredi outdoor, attrezzature sportive e per centri benessere. L’agevolazione per la ristrutturazione degli alberghi può contare su uno stanziamento di 220 milioni di euro (20 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno anno dal 2016 al 2019). La quota destinata ai mobili e componenti d’arredo non potrà superare il 10% delle risorse annue disponibili.
Presentazione domande Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni culturali un'apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta secondo modalità telematiche che verranno definite in un prossimo decreto del Ministero dei beni culturali entro 60 giorni dell'entrata in vigore del decreto attuativo in commento. Per le spese sostenute nel 2014, la domanda sarà presentata entro 60 giorni dalla definizione della predetta modalità telematica. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato: • il costo complessivo degli investimenti e l'ammontare totale delle spese • l'attestazione di effettività delle spese sostenute risultante da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, o da un revisore legale, o altro professionista abilitato • il credito d'imposta spettante Contestualmente alla domanda, le imprese devono presentare al Ministero dei beni culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Ammissione al credito Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo riconoscerà il credito d’imposta previa verifica dell’ammissibilità della domanda in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili. Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, il Ministero pubblicherà nel proprio sito internet l’elenco delle domande ammesse; entro 60 giorni dalla data di tale pubblicazione, il Ministero comunicherà con le stesse modalità, l’ammontare delle risorse utilizzate nonché di quelle che saranno prevedibilmente disponibili per l’anno successivo.
|